Mutui e Prestiti
La circolare 19/E dell`agenzia delle Entrate esamina, con un approccio casistico, le disposizioni sulla deduzione degli interessi passivi nella determinazione del reddito d`impresa, in base alle regole stabilite dalla Finanziaria 2008, con le quali i contribuenti si sono già dovuti misurare nel calcolo delle imposte per il progetto di bilancio il cui termine ordinario per l`approvazione da parte del Cda è scaduto alla fine di marzo.
Le disposizioni dell`articolo 96 del Tuir si applicano esclusivamente ai soggetti Ires, in particolare a Spa ed Srl, oltre che a cooperative ed enti commerciali, mentre per i soggetti Irpef e gli enti non commerciali rileva la disposizione dell`articolo 61 del Tuir. Su quest`ultima norma le precisazioni delle Entrate non sono esplicative, enunciando una mera tautologia "circolare": la condizione posta a questi soggetti riguarda l`inerenza degli oneri finanziari all`esercizio d`impresa e come conseguenza si dice che non sono deducibili gli interessi che non afferiscono all`esercizio dell`impresa. Si tratta di un argomento significativo e particolarmente delicato in sede di accertamento, che merita esemplificazioni, le quali dovranno necessariamente porre in relazione determinati elementi dell`attivo con le passività onerose. Il primo caso che viene alla mente è quello relativo ai prelievi che soci e titolari effettuano nel corso dell`esercizio: sino a che punto si può sostenere che lo scoperto bancario generato dai prelievi è inerente e oltre quale limite non lo è più?
La circolare individua una serie di elementi caratteristici degli oneri finanziari, dando una significativa esemplificazione, come nel caso del costo delle coperture a protezione dalle oscillazioni dei tassi di interesse. Peraltro si fa riferimento a qualsiasi elemento che abbia un contenuto economico-sostanziale assimilabile a un interesse attivo e passivo. Al riguardo sono utili le precisazioni del documento interpretativo n. 1 al principio contabile 12, con particolare riferimento alle voci C16 e C17, ma anche alla B7, secondo cui sono mere prestazioni di servizi e non oneri finanziari, le somme corrisposte alle banche per finalità diverse. Si pensi alle fideiussioni che garantiscono l`esatta esecuzione di un`opera.
Interessante è la precisazione relativa agli interessi impliciti nei rapporti di tipo commerciale: quelli attivi vanno sempre considerati nella relativa categoria, così riducendo l`entità degli oneri netti da sottoporre al test di deducibilità, mentre quelli passivi vanno riferiti ai soli casi di regolazione delle transazioni commerciali differita nel medio-lungo periodo.
Vengono richiamate le regole di calcolo degli interessi attivi virtuali – a compensazione degli interessi passivi da sottoporre al test del 30% del risultato operativo lordo – nel caso di ritardo nel pagamento della Pa. Il conteggio parte dal giorno successivo alla scadenza, ma nulla si dice sulla percentuale da applicare, corrispondente al tasso di riferimento della Bce, aumentato di un punto. Non sembra utilizzabile il tasso medio, considerando che nel corso del 2008 il tasso Bce è cambiato quattro volte. In assenza di una regola semplificatoria, il calcolo dovrà essere segmentato per ciascuna fattura non pagata nei termini, per individuare in quale dei sottoperiodi di vigenza del tasso ufficiale ricadono i giorni di ritardo, applicando a ciascun periodo il suo tasso.
La Finanziaria 2008 contiene due regole specifiche per gli immobili: il comma 35 afferma, in via interpretativa, che gli interessi per l`acquisto degli immobili patrimonio non sono indeducibili a priori, al pari dei meri oneri di funzionamento. La disposizione del comma 36 – su cui la circolare afferma di tornare in seguito a quanto enunciato al paragrafo 2.2.5 – non viene commentata in merito agli immobili di natura strumentale, per i quali non è quindi applicabile l`articolo 90. Il comma 36 stabilisce che fino all`adozione di nuove norme fiscali per le società immobiliari, non rilevano ai fini dell`articolo 96 del Tuir – cioè al calcolo della deducibilità sino al 30% del Rol – gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Si tratta di un argomento che merita una puntualizzazione, tanto più che data la specificità della norma si dovrebbe arrivare alla conclusione che passano invece dal "filtro" dell`articolo 96 gli interessi impliciti in un leasing fatto per acquisire un immobile destinato alla locazione.
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Fonte: Il Sole 24 Ore