È costituito da 36 articoli il decreto anticrisi, entrato in vigore il 29 novembre 2008. Il provvedimento, decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, contiene un pacchetto di misure per famiglie (che richiedono ormai sempre più
prestiti per andare avanti) e imprese varato dall`Esecutivo nel corso del Consiglio dei ministri del 28 novembre. Detassazione, trasferimenti netti, risparmi (sotto forma di minor costi),
finanziamenti, garanzie, investimenti, accelerazione di alcuni tipi di investimenti sono i sette strumenti, come ha spiegato il ministro dell`Economia Giulio Tremonti, contenuti nel decreto legge anti-crisi. Arriva il bonus per pensionati e bimbi fino a 3 anni, con una dote più elevata e un tetto reddituale superiore se c`è un disabile. C`è un Fondo per il credito dei nuovi nati, con lo scopo di favorire l`accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato. La dotazione del Fondo è di 25 milioni di euro per ogni anno nel triennio 2009- 2011. Lo scopo del fondo è quello di rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Arrivano novità per i mutui vecchi e nuovi. Per le imprese è giunto sul filo di lana, provocando un notevole lavoro di riconteggio ai professionisti, il via libera a un taglio di 3 punti all`acconto Ires e Irap. L`Iva, poi, si pagherà al momento dell`incasso e non più all`emissione della fattura, ma con precisi paletti. Viene prorogata per il 2009 la detassazione dei premi, ma non quella degli straordinari. Ci sono una serie di novità che riguardano l`accertamento e la riscossione. C`è la stangata su tv satellitari, che abolisce l`Iva agevolata al 10% per la pay tv satellitare e via Internet. La misura agevolativa era stata varata dalla legge 507/1995, che concedeva l`Iva agevolata agli abbonamenti per segnali criptati, poi precisata nel `97 a favore degli abbonamenti satellitari e via cavo. Ecco, in ordine alfabetico, le misure italiane per arginare la crisi contenute nel decreto anticrisi.
Accertamenti (articolo 27).
L`articolo introduce l`istituto della definizione degli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici ai sensi dell`articolo 5 del legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione definisce l`iter procedurale dell`adesione, con peculiarità derivanti dalla circostanza che al contribuente - tenuto conto anche di una prassi amministrativa che ha caratterizzato gli inviti emessi dagli uffici sin dalla prima attuazione dell`istituto dell`accertamento con adesione - è fornita, negli inviti stessi, la rappresentazione della pretesa tributaria determinata e i motivi. Viene, conseguentemente fornita al contribuente la possibilità di definire i contenuti dell`invito usufruendo del nuovo regime sanzionatorio agevolato previsto per l`adesione ai verbali di constatazione dall`articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 e delle agevolazioni in caso di pagamento rateale qualora non sussistano, ad avviso del medesimo contribuente, valide motivazioni per non ritenere legittima la pretesa tributaria. La "comunicazione", da parte del contribuente, dell`adesione all`invito al contraddittorio emesso dall`ufficio ai sensi dell`articolo 5 del legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere effettuata utilizzando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell`Agenzia delle entrate del 10 settembre. Il nuovo istituto dell`adesione agli inviti di cui all`articolo 5 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009. Inibizione dell`ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore relativi ai periodi d`imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, ai sensi dell`articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, riguardante la definizione agevolata dei contenuti degli inviti. La richiesta delle misure cautelari (articolo 22 del Dlgs 472/1997) al presidente della commissione tributaria può essere rivolta, oltre che per i crediti costituiti dalle sanzioni amministrative tributarie, anche per quelli collegati ai tributi e relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione. Applicabilità delle misure cautelari ai crediti tributari nascenti da atti di accertamento e garantisce, in tal senso, il necessario impulso all`utilizzo di questi strumenti. Specifica disciplina in relazione alla perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati. Una disposizione attribuisce all`ufficio il potere di richiesta agli operatori finanziari di dati e documenti relativi a rapporti e operazioni finanziarie in materia di comunicazioni e segnalazioni all`agente della riscossione (fino al discarico) di misure cautelari, esecutive, conservative a tutela del creditore. Controlli più frequenti e mirati in ragione di una specifica analisi di rischio fiscale per le imprese di grandi dimensioni. Interventi sulla competenza a trattare gli interpelli presentati dai contribuenti soggetti al "tutoraggio", mentre la disciplina degli effetti e dei tempi di emanazione dei pareri continuano ad essere disciplinati dalle norme relative alle diverse tipologie di interpello. Ridefinizione di competenze all`interno delle strutture dell`Agenzia delle entrate in funzione della necessità di incrementare i livelli di efficienza. Aumento delle sanzioni applicabiliin base alla gravità dei comportamenti posti in essere. Lo scopo, spiega la relazione al decreto, è quello di rendere maggiormente efficace il contrasto di un fenomeno - qual è quello dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione per il pagamento di somme dovute all`Erario - connotato da profili di rilevante offesa degli interessi erariali e ad assicurare una più incisiva capacità di intervento dell`Agenzia finalizzata al recupero di risorse illegittimamente sottratte all`Erario.
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Fonte: Il Sole 24 Ore